Art. 3.

      1. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

          b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

          c) al comma 8, le parole: «nel turno di elezione del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'elezione del sindaco»;

 

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          d) al comma 9, le parole: «nel primo turno» sono soppresse;

          e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».